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Domande frequenti - Fotovoltaico

Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?

La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).

Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

Facendo riferimento soprattutto alle applicazioni su falda e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata.

La tecnologia dell’amorfo richiede invece una superficie maggiore.

Per impianti installati in maniera non complanare alla superficie d’appoggio, lo spazio occupato può superare da due a quattro volte la superficie netta dei moduli.

Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?

La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

• radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
• orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
• assenza/presenza di ombreggiamenti;
• prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:

• regioni settentrionali 1.100 – 1.200 kWh/anno
• regioni centrali 1.300 – 1.400 kWh/anno
• regioni meridionali 1.500 – 1.600 kWh/anno

Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?

Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.

Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?

L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a..

Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?

I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito della GSE

Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?

L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

• scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW che abbiano optato per tale disciplina;
• remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?

Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).

Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?

Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.

Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.

Che cosa è il servizio di scambio sul posto?

Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico.

Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto.

È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW.

Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?

Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.

Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.

Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?

No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999. Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.

E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?

E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.

E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?

Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?

E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.

E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?

Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?

No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?

Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.

Chi effettua le letture dell’energia prodotta?

Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.

In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale: Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;

Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, che immettano o meno tutta l’energia elettrica prodotta in rete, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta. ?Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza

Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?

Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?

Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del Responsabile del servizio di misura (soggetto responsabile o gestore di rete).

Inoltre, mentre per gli impianti che operano in regime di cessione il pagamento avviene con cadenza mensile, al superamento della soglia limite di 250€ per impianti sotto i 20kW di potenza e di 500 Euro per impianti sopra i 20kW di potenza, per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto il pagamento avviene con cadenza bimestrale al superamento della soglia limite di 250 Euro.

Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?

Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.

Chi può beneficiare dell’incentivazione?

Possono beneficiare dell’incentivazione:
• le persone fisiche;
• le persone giuridiche;
• i soggetti pubblici;
• i condomini di unità abitative e/o di edifici;
• che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?

No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.

Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?

I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.

L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. ?Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?

La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).

Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?

Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.

In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.

Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.

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